Panoramica
L’Amministrazione di sostegno è uno strumento di tutela che si affianca agli istituti tradizionali dell’interdizione e inabilitazione, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6. Si qualifica come un elemento di mutamento giuridico e culturale nella tutela delle persone fragili, introducendo una maggiore flessibilità, volta a garantire una migliore tutela alle singole specificità degli individui che necessitano di avvalersene. Si tratta in effetti di uno strumento modulabile, che può offrire ai soggetti più fragili dal punto di vista psichico e/o fisico, un supporto, che mira a conservare e valorizzare la capacità residua del soggetto, accentuando la centralità della persona ed il principio di autodeterminazione.
L’art. 1 sancisce infatti che la legge ha «la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente». La ratio della norma è dunque quella garantire ai beneficiari il soddisfacimento dei propri bisogni, ma anche e soprattutto di tutelare il più possibile l’autonomia di quegli stessi soggetti che «per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica» si trovino «nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi».
L’istituto dell’Amministrazione di sostegno differisce rispetto ai tradizionali strumenti di tutela in quanto risulta essere estremamente più flessibile, meno limitante dell’autonomia della persona e quindi più personalizzato. La persona amministrata non perde la propria capacità di compiere atti che non richiedono la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore, che dunque può operare solo negli ambiti espressamente indicati nel decreto di nomina.
L’interdizione, che si applica solo ed esclusivamente laddove è indispensabile, presuppone la totale incapacità di agire della persona, che viene interamente sostituita da un rappresentante legale, il tutore, che curi i propri interessi. L’inabilitazione, diversamente, prevede la presenza di un curatore per assistere la persona per atti di particolare rilevanza, senza tuttavia subentrare ad essa. Ciò che dunque differenzia questi due istituti dall’Amministrazione di Sostegno è essenzialmente riportato nell’art. 409 del Codice Civile, che sancisce che «il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita», garantendo così l’esistenza di alcune autonomie da preservare.
Chi è l’Amministratore di Sostegno
L’Amministratore di Sostegno, Ads, è quella figura prevista dalla normativa, che ha il compito di assistere il proprio beneficiario nel compimento di alcuni atti della vita quotidiana.
L’Ads, pertanto, assiste il beneficiario nella gestione dei propri interessi, senza tuttavia interferire con le sue scelte e non compromettendo la sua capacità di agire. In genere, i beneficiari sono quelle persone che per diverse ragioni si trovano in difficoltà, come ad esempio gli anziani, i portatori di handicap, coloro che hanno gravi dipendenze (ad esempio da gioco d’azzardo, o dall’abuso di alcool e stupefacenti), i detenuti.
Detta figura ha il compito di affiancare il beneficiario nel compimento di alcuni atti che riguardano il patrimonio (compravendita di un immobile, rinuncia all’eredità, pagamento di alcune spese…) e deve adoperarsi per i bisogni del beneficiario, considerando le sue aspirazioni, relazionandosi con esso e informandolo sugli atti da compiere.
L’incarico di Ads cessa con la morte del beneficiario, oppure con un decreto del giudice che dichiari la persona non si trovi più nella necessità di essere assistita da un amministratore.
Il ricorso alla nomina di un amministratore di sostegno
La richiesta di avviare il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno deve essere presentata sotto forma di ricorso presso il Tribunale e deve essere indirizzata all’Ufficio del Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario (l’amministrato) è residente e/o domiciliato.
Il ricorso può essere presentato dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Il ricorso dovrà indicare le generalità del beneficiario e quelle del ricorrente, del coniuge/convivente del beneficiario, dei parenti e degli affini, unitamente alle ragioni per le quali si ritiene necessario avvalersi del già menzionato istituto. Inoltre, sarà necessario anche indicare ulteriori informazioni utili a delineare un quadro il più possibile esaustivo e puntuale della situazione nella quale si trova il beneficiario, dal punto di vista sanitario, economico e patrimoniale, sociale. Sarà anche indispensabile che nell’atto di ricorso vengano indicati quali saranno gli ambiti e gli atti che l’amministratore andrà a compiere in nome e per conto del beneficiario e, contrariamente, quali potrà svolgere in piena e totale autonomia l’amministrato.
Il ricorso andrà presentato presso l’Ufficio preposto del Tribunale competente e prevede il versamento di una marca da bollo, senza ulteriori costi a carico del ricorrente. Non è necessario il patrocinio di un avvocato. A partire dal 01.03.2023 la marca da bollo del valore di euro 27.00 da corrispondere al momento del deposito del modulo del ricorso (per anticipazioni forfettarie dai privati all’erario) dovrà essere corrisposta esclusivamente mediante pagamento telematico.
Ciò vale anche per quanto riguarda la richiesta del rilascio di copie autentiche/conformi del decreto di nomina dell’amministratore; anche in questo caso l’importo della marca da bollo sarà da assolvere mediante pagamento telematico varierà in funzione del numero delle pagine (secondo la tabella sotto riportata ed in base a normativa vigente).
Parallelamente, chiunque può presentare una segnalazione – non il ricorso – al Pubblico Ministero, purché sia in grado di dimostrare la sussistenza di atti o fatti che denotino la necessità di nominare un amministratore di sostegno presso la Procura della Repubblica.
La differenza sostanziale è che se viene presentato il ricorso, al giudice tutelare, il procedimento di nomina si avvia immediatamente, mentre se viene presentata una segnalazione alla Procura, il procedimento verrà attivato solo previa verifica della sussistenza dei presupposti da parte del Pubblico Ministero.
L’art. 21 del D. Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia) è intervenuto ad assegnare al notaio, pubblico ufficiale terzo e imparziale, una competenza concorrente con quella dell’autorità giudiziaria, al fine di rilasciare “le autorizzazione per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura di amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari” (art. 21, comma 1).
L’esigenza del legislatore era quella di velocizzare i tempi di applicazione della tutela, creando un binario alternativo e parallelo, in virtù del quale le parti interessate possono scegliere se rivolgersi al giudice tutelare o al notaio incaricato della stipula dell’atto, accelerando il rilascio delle autorizzazioni necessarie sempre nel rispetto degli interessi delle categorie fragili anche in considerazione dell’ambito specifico della gestione dei beni ereditari.
Il notaio da interpellare per l’autorizzazione deve necessariamente essere quello “rogante” per la stipula di negozi riguardanti, in qualità di parti, soggetti incapaci o comunque soggetti all’amministrazione di sostegno. Non è consentito che il notaio incaricato per la stipula di un determinato atto utilizzi l’autorizzazione concessa da altro notaio. Deve esistere un collegamento funzionale tra quest’ultima e l’atto da stipulare riguardante i soggetti fragili specificati.
Legittimato a richiedere l’intervento autorizzativo del notaio rogante, se gli effetti dell’atto si ripercuotono nella sfera giuridica del soggetto incapace, è il suo rappresentante legale, ossia l’AdS nominato in tale veste dal giudice tutelare. Verificata la necessità o utilità evidente dell’atto di straordinaria amministrazione nell’interesse della persona sottoposta a misura di protezione, il notaio rogante rilascia l’autorizzazione in forma scritta. L’autorizzazione può essere in ogni tempo revocata o modificata dal magistrato, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca (art. 21, comma 6).
Il procedimento e il decreto di nomina
Il Giudice tutelare è l’organo giurisdizionale a cui è conferito il compito esclusivo di prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire il corretto andamento dell’amministrazione di sostegno, pertanto è colui che dovrà esaminare il ricorso ed avviare il procedimento – che può accogliere o respingere –, indicare nell’atto di nomina quali sono gli atti demandati all’amministratore e quali invece restano di competenza del beneficiario, verificare l’operato dell’amministratore.
Il Giudice Tutelare è tenuto a sentire personalmente il beneficiario ed i soggetti che interagiscono con esso – parenti, affini, servizi sanitari e sociali, Pubblico Ministero, se coinvolto.
Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, il Giudice Tutelare emette il decreto di nomina, che diviene immediatamente esecutivo. Il decreto di nomina deve contenere le generalità dell’amministratore e del beneficiario, la durata dell’incarico, i compiti spettanti all’amministratore, i limiti delle spese che l’amministratore può sostenere con le risorse del beneficiario, l’inventario del patrimonio del beneficiario, la periodicità con cui l’amministratore deve relazionare al Giudice l’attività svolta.
Il rendiconto annuale
Il rendiconto dell’amministratore di sostegno è uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza e la tutela dei diritti delle persone sottoposte a questo istituto e pertanto deve contenere tutte le entrate e le uscite di denaro, specificando la loro natura e motivazione. È importante anche tenere traccia di ogni decisione presa in merito alla gestione degli interessi della persona tutelata. Questo strumento permette altresì di verificare l’adeguatezza dell’amministratore e di prevenire possibili abusi o malversazioni.
Attraverso il rendiconto, l’amministratore di sostegno è tenuto infatti a fornire un resoconto dettagliato delle spese e delle operazioni finanziarie effettuate nell’interesse del beneficiario. Inoltre, il rendiconto rappresenta un punto di riferimento per il controllo e l’eventuale revoca dell’amministratore di sostegno, qualora si riscontrino irregolarità o inadempienze. L’amministratore di sostegno deve redigere con attenzione e precisione il rendiconto amministrativo, seguendo le linee guida normative.
Infine, il rendiconto deve essere depositato presso la Cancelleria del tribunale competente, rispettando le modalità di presentazione previste.
Il servizio di consulenza e assistenza al ricorso alla nomina – ACLI Cremona
Il servizio di consulenza e assistenza alla presentazione del ricorso alla nomina di un amministratore di sostegno si inserisce all’interno dello Sportello Giuridico – Consultorio per la Famiglia delle ACLI di Cremona ed è destinato ai soli soci ACLI. Lo sportello è attivo solo per appuntamento, che si concorda in base alle disponibilità della consulente e degli utenti.
La consulenza e l’assistenza vengono svolte da una volontaria delle ACLI, già Funzionario responsabile della Volontaria Giurisdizione nel Tribunale di Cremona, che offre all’utente un servizio di informazione e di supporto nel reperimento della documentazione necessaria, nonché nella predisposizione e presentazione del ricorso.
Il beneficiario stesso, oppure la famiglia hanno la possibilità di fruire, laddove lo preferissero, delle competenze di un legale, che quindi provvederà, a seguito di espressa procura ad agire in nome e per conto e all’invio telematico del ricorso.
In questo caso, la presentazione del ricorso sarà interamente a carico della famiglia, che godrà tuttavia di un trattamento convenzionato, da parte dei consulenti legali ACLI.
Una volta ultimato e presentato il ricorso, il centro di assistenza fiscale CAF ACLI offre la possibilità all’amministratore di redigere il rendiconto periodico, da presentare al giudice tutelare.
Inoltre, laddove emergessero problematiche relativamente al rapporto amministratore-beneficiario, il servizio di consulenza CAF-ACLI può produrre la documentazione da presentare al Giudice Tutelare in caso di richiesta di verifica o chiarimenti.
via Cardinal Massaia, 22
21600 Cremona
0372 800400
© ACLI Cremona. Powered by ProWorld.