La nomina di un amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è quella figura istituita dalla legge 9 gennaio 2004 n6, prevista per le persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell‘impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere autonomamente a soddisfare i propri interessi.

 

L’amministratore di sostegno si occupa di affiancare il beneficiario nel compimento di alcuni atti, che potranno riguardare i due seguenti ambiti (alternativamente o congiuntamente):

  • la cura della persona, della sua salute (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, etc.) e la gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia, etc.);
  • la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario (amministrazione di beni mobili o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.

 

Possono richiedere la nomina di un amministratore di sostegno lo stesso beneficiario e i seguenti soggetti:

  • il coniuge o il convivente;
  • i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;
  • il tutore o il curatore;
  • il pubblico ministero;
  • i responsabili dei servizi sanitari e sociali

 

Per richiedere un amministratore di sostegno è necessario presentare un ricorso presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente.

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